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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17572 - pubb. 29/06/2017.

Sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio non sindacabile in sede di legittimità


Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Aprile 2017, n. 10415. Est. Giusti.

Disciplina della magistratura – Sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio – Applicazione – Apprezzamento di fatto della sezione disciplinare del C.S.M. – Sindacabilità in cassazione – Limiti


In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l’applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio, salvo il necessario presupposto rappresentato dall’irrogazione di una sanzione principale (diversa dall’ammonimento e dalla rimozione), è rimessa ad un apprezzamento di fatto della sezione disciplinare del C.S.M., non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (massima ufficiale)