Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17527 - pubb. 22/06/2017

Decide il giudice ordinario sulla responsabilità precontrattuale della P.A.

Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Aprile 2017, n. 10413. Est. Falaschi.


Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione – Giurisdizione – Giudice ordinario – Sussiste



Quando la pubblica amministrazione, agendo iure privatorum, intrattiene, con una controparte già individuata, delle trattative finalizzate alla stipulazione di un contratto di diritto privato, incorre in responsabilità precontrattuale ai sensi dell’articolo 1337 c.c., in tutti i casi in cui il suo comportamento contrasti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuto ogni contraente nella fase precontrattuale. In questi casi, è predicabile il sindacato del giudice ordinario sull’idoneità del comportamento della pubblica amministrazione ad ingenerare nei terzi, anche per mera colpa, un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto; la giurisdizione del giudice ordinario persiste a prescindere dalle ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad interrompere le trattative; ragioni, tutt’al più rilevanti per l’espressione del giudizio in merito alla correttezza o meno dell’agire della p.a. in sede precontrattuale, non certo per trasferire al giudice amministrativo la cognizione della controversia.

Va perciò affermato che la responsabilità precontrattuale della P.A. e’ configurabile in tutti i casi in cui l’ente pubblico, nelle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza anch’esso e’ tenuto, nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall’articolo 2043 c.c.; in particolare, il recesso dalle trattative e’ sindacabile ai sensi dell’articolo 1337 c.c., ove l’ente pubblico sia venuto meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealta’ e diligenza, in rapporto anche all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto l’ente ad interrompere le trattative o a rifiutare la conclusione del contratto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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