Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17524 - pubb. 22/06/2017

Dichiarazione tardiva di credito e ammissibilità, ex art. 345 c.p.c., di documenti nuovi in appello

Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2017, n. 3309. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Appello - Deposito di nuovi documenti ex art. 345 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti



Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 l.fall. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 5 del 2006), l’ammissibilità, ex art. 345 c.p.c., di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa l’indispensabilità della prova che ben può essere effettuata dalla S.C. in quanto detto giudizio non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte. Ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un “error in procedendo”, è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile. (massima ufficiale)


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