Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17518 - pubb. 21/06/2017

No alla nullità per violazione del termine a comparire se l’eccipiente si difende nel merito

Cassazione civile, sez. III, 27 Aprile 2017, n. 10400. Est. Graziosi.


Violazione del termine a comparire – Difese nel merito – Nullità della citazione – Esclusione – Mancanza di effettiva lesione del diritto di difesa



Qualora il convenuto si difenda oltre la soglia, per così dire, del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l’articolo 164 c.p.c., comma 3, tale difesa attesta l’assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista, altrimenti, dall’articolo 164 c.p.c., comma 3. Si rientra, anzi, nella regola generale che quest’ultima norma detta nella sua prima parte (“la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione”), subordinando l’applicazione dell’eccezione disposta nella parte finale ad una concreta lesione del diritto difensivo del convenuto, così da evitare che l’eccezione di inosservanza dei termini a comparire (o della mancanza dell’avvertimento ex articolo 163 c.p.c., n. 7) produca un mero effetto di rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l’eccezione ha proposto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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