Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17480 - pubb. 15/06/2017

Inadempimento all’obbligo di concludere un contratto e anticipazione in via d’urgenza degli effetti del contratto non concluso

Tribunale Oristano, 11 Maggio 2017. Est. Angioi.


Obbligo di concludere un contratto – Inadempimento – Provvedimenti d'urgenza – Anticipazione degli effetti del contratto non concluso – Limiti



È generalmente possibile agire in via d’urgenza anche al fine di preservare la pratica utilità di una sentenza di mero accertamento o costitutiva, e non solo di condanna, ogni qual volta corrisponda all’interesse concreto e attuale del ricorrente a non veder pregiudicate le proprie ragioni dalla tardività con cui la tutela di merito, per sua natura, interviene a comporre la controversia sorta tra le parti. La tutela d’urgenza, in particolare, è ammessa anche per il caso in cui colui che è tenuto a concludere un contratto non adempia l’obbligazione di prestare il consenso, potendo l’altra parte, in quanto possibile e non escluso dal titolo, ottenere un provvedimento urgente che produca gli effetti del contratto non concluso, ad esclusione dell’effetto traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale, che è proprio della sentenza costitutiva, a definizione di un giudizio a cognizione piena, e non è suscettibile di anticipazione. Va da sé, in virtù del principio di strumentalità, che alla tutela cautelare atipica che assiste il diritto alla conclusione di un contratto si comunica lo stesso limite naturale all’esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre, derivante dall’incoercibilità del consenso. Ne consegue che il provvedimento urgente non può costringere a concludere un contratto, ma può e deve imporre all’obbligato il comportamento che sarebbe stato ad esso conforme se il consenso fosse stato prestato (nella specie, si è concesso il provvisorio riallaccio alla rete idrica, a carico del gestore del servizio, per il probabile fondamento del diritto di concludere un nuovo contratto di fornitura ad uso domestico, dopo la cessazione di un precedente rapporto di utenza). (Antonio Angioi) (riproduzione riservata)


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