ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17460 - pubb. 13/06/2017.

Decorrenza del termine breve per l’impugnazione in cassazione della sentenza che decide il reclamo avverso la sentenza di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 2017, n. 13529. Est. Genovese.

Fallimento – Dichiarazione – Reclamo – Ricorso per cassazione – Decorrenza del termine breve per l'impugnazione – Notifica a mezzo PEC effettuata dal cancelliere


La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della art. 18, comma 13, legge fall. dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC) ex art. 16, comma 4, D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, legge fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.

Nel caso di specie, è stata affermata la tardività del ricorso per cassazione notificato oltre il termine di trenta giorni, avuto riguardo al giorno in cui la sentenza da impugnare è stata notificata dalla cancelleria, in via telematica, mediante spedizione della stessa a mezzo PEC. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale