Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1746 - pubb. 05/06/2009

Istanza di fallimento, trasferimento della sede all’estero e perpetuatio iurisdictionis

Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Febbraio 2009, n. 3057. Est. Segreto.


Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Istanza di fallimento nei confronti di società con sede in Italia - Successivo trasferimento della sede legale in Stato extracomunitario - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Condizioni.



Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia e che, dopo il deposito del predetto atto (costituente l'inizio del procedimento, ex art. 9 legge fall.), abbia trasferito all'estero, in Stato extracomunitario (nella specie, in Angola), la sede legale; in considerazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis", ex art. 5 cod. proc. civ., rileva, infatti, solo il trasferimento avvenuto prima del deposito del ricorso, e sempre che difetti la prova del suo carattere fittizio o strumentale. (CED – Corte di Cassazione)


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