Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17456 - pubb. 13/06/2017

Revocatoria ex art. 66 l.f. e revoca del fallimento

Cassazione civile, sez. III, 05 Maggio 2017, n. 10903. Est. D'Arrigo.


Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori (Rapporto con l'azione revocatoria ordinaria) - Azione revocatoria ordinaria - Proposizione da parte del curatore fallimentare ex art. 66 l.fall. - Successiva interruzione del processo a seguito di revoca del fallimento - Riassunzione da parte del singolo creditore - Ammissibilità - Effetti



L’azione revocatoria ordinaria, proposta ai sensi dell’art. 66 l.fall. dal curatore fallimentare, in ipotesi di interruzione del relativo giudizio determinato dalla perdita della capacità processuale dello stesso a seguito della revoca del fallimento, può essere proseguita dal singolo creditore, il quale è legittimato a riassumere il processo giovandosi degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. (massima ufficiale)


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