Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17446 - pubb. 10/06/2017

Adeguatezza dell’operazione e clausola di stile. Obbligo di carattere generale di informazione successivo alla erogazione del servizio. Natura contrattuale del contratto quadro

Cassazione civile, sez. I, 18 Maggio 2016, n. 10161. Est. Bernabai.


Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Clausola di stile – Prova dell’adempimento dell’obbligo informativo – Esclusione

Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto – Prova dell’adempimento dell’obbligo informativo – Esclusione – Indicazioni specifiche delle avvertenze ricevute sulla mancata quotazione del titolo e sulla non rispondenza alla scelta prudenziale degli investimenti fino ad allora effettuati

Intermediazione finanziaria – Obbligo di carattere generale di informazione successivo alla concreta erogazione del servizio – Esclusione – Costante monitoraggio sulle fluttuazioni dei titoli acquistati suo tramite, al fine di suggerirne, con tempestività, l'eventuale disinvestimento – Esclusione – Applicabilità a fattispecie particolari

Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Natura contrattuale

Intermediazione finanziaria – Risoluzione del contratto per inadempimento – Effetti – Indebito oggettivo – Produzione di interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale



La frase "si conferma l'operazione non adeguata, come da voi comunicato", contenuta nel modello di ordine predisposto dalla banca e sottoscritto dal cliente si risolve in mera clausola di stile, che non dà sufficiente contezza di ciò che è stato effettivamente riferito al cliente in rapporto all'operazione domandata e che non è di per sé idonea a provare di aver fornito all'investitore un'informazione adeguata in concreto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, della propria consapevolezza, in virtù delle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento, inadeguato rispetto al suo stesso profilo di investitore, può acquisire efficacia esimente, attestando l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di informazione incombente sull'intermediario, solo quando l'investitore abbia sottoscritto un testo recante indicazioni specifiche delle avvertenze ricevute, sia sulla mancata quotazione del titolo, sia sulla non rispondenza alla scelta prudenziale degli investimenti fino ad allora effettuati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E' da escludere che sia predicabile, in tesi generale, un obbligo di informazione successivo alla concreta erogazione del servizio, invocando il disposto di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. b) (TUF), secondo cui l'intermediario deve operare in favore dei propri clienti "in modo che essi siano sempre adeguatamente informati", sul presupposto che l'avverbio "sempre", utilizzato dal legislatore, imponga all'intermediario un costante monitoraggio sulle fluttuazioni dei titoli acquistati suo tramite, al fine di suggerirne, con tempestività, l'eventuale disinvestimento. L'apparente latitudine della norma va, per contro, circoscritta all'ipotesi di un contratto di servizio di gestione del portafoglio o un servizio di consulenza (art. 1, comma 5, lett. d e art. 6, lett. f, TUF.: Cass., sez.1 30 gennaio 2013, n. 2185), o per operazioni in strumenti derivati e warrants e per le gestioni patrimoniali sulla base del Regolamento intermediari Consob integrativo della norma primaria (art. 28, commi 3 e 4). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'inadempimento degli obblighi informativi si colloca all'interno del rapporto negoziale già instaurato con il contratto-quadro, pur se anteriore ai singoli ordini d'acquisto che ne segnano lo svolgimento funzionale; ne consegue che ad esso deve essere riconosciuta natura contrattuale, e non precontrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto ma, appunto per questo, impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito al fine di qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento. Ed in materia di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il debito dell'accipiens che non versi in mala fede produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale (non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore), perchè trova qui applicazione la tutela prevista per il possessore di buona fede - in senso oggettivo - dall'art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, alla cui data di proposizione retroagiscono gli effetti della sentenza (Cass. sez. I, 2 agosto 2006, n. 17558; Cass. sez. II, 14 settembre 2004, n. 18518). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale