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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17416 - pubb. 07/06/2017.

Fallimento e divieto di vendita a trattativa privata


Cassazione civile, sez. I, 10 Maggio 2017, n. 11464. Est. Terrusi.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Vendita a trattativa privata - Nullità - Fattispecie


L’art. 108 l.fall. - nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis” – non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma solo l’alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono col decreto di trasferimento del bene, onde è nulla, per contrasto con norma imperativa, la vendita a trattativa privata. (Nella specie la S.C., nel confermare la decisione impugnata, ha considerato nullo il contratto di vendita posto in essere in violazione delle norme imperative che regolano il procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare, attesa l’impossibilità di correlare la vendita all’autorizzazione data nel distinto contesto di una transazione intercorsa tra il curatore e la controparte acquirente). (massima ufficiale)

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