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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17414 - pubb. 07/06/2017.

Il sistema sanzionatorio dei reati tributari esclude il ne bis in idem


Tribunale di Brindisi, 07 Novembre 2016. Est. Colombo.

Reato tributario – Concorso di sanzione penale e sanzione tributaria – Ne bis in idem – Esclusione


In relazione al tema del cd. doppio binario sanzionatorio e della violazione del divieto di ne bis in idem, non è sufficiente arrestarsi alla mera qualificazione formale attribuita dalla legge nazionale, essendo necessaria un’attenta valutazione del grado di severità della sanzione (scandagliando le finalità della norma sanzionatoria, l’intento repressivo e la capacità deterrente della stessa) e la natura della violazione o dell’offesa (il che implica la disamina degli interessi protetti per verificare se essi possano caratterizzarsi come interessi di determinate categorie od invece generali).
Va da sé che il ne bis in idem postula l’identità delle condotte colpite dalle sanzioni, verificata in relazione alla coincidenza del fatto concreto inteso in senso storico-naturalistico.
Ben pochi dubbi possono sussistere sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione tributaria italiana. Tuttavia, la violazione del ne bis in idem è innescata non dalla mera pendenza contemporanea di due procedimenti suscettibili di condurre all’applicazione di due sanzioni di valenza sostanzialmente penale per il medesimo fatto, ma dalla circostanza che uno di essi venga instaurato o prosegua dopo che l’altro si sia chiuso con una decisione definitiva (non importa se di assoluzione o di condanna).
L’art.9 L.689/91 attribuisce al principio di specialità la funzione di criterio generale di regolazione dei rapporti tra norme sanzionatorie penali e amministrative, sancendo la recessività della previsione sanzionatoria amministrativa di fronte a quella penale. Regola affermata nella disciplina penale tributaria varata con il D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74. Le sanzioni tributarie non sono applicabili all’imputato salvo che non sia definitivamente esclusa sul piano penale la rilevanza del fatto: fisiologicamente, non vi è spazio per un cumulo tra sanzioni amministrative e penali.
L’effettivo pagamento delle sanzioni tributarie e il ne bis in idem sostanziale possono discendere essenzialmente da una libera scelta dell’interessato finalizzata a beneficiare dei trattamenti premiali codificati dal D.Lgs. n.74/2000 e/o dalle circostanze attenuanti generiche. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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