Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17388 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Padova, 17 Marzo 2017. .


Amministrazione straordinaria – Interessi – Decorso nelle more della procedura – Esclusione



L’art.55, comma 1, L.F. ha lo scopo specifico di disciplinare la decorrenza degli interessi nel periodo che va dalla declaratoria di fallimento, senza che però sia possibile rinvenire in tale disposizione la volontà di risolvere il problema della debenza degli interessi al di fuori della procedura, problema che deve invece trovare la sua soluzione secondo i principi generali del codice civile.
L’interesse corrispettivo rappresenta un compenso percentuale periodico dovuto dal debitore in cambio della disponibilità di una somma di denaro.
Il cd. spossessamento determina la perdita dell’amministrazione e della disponibilità giuridica di tutto il patrimonio; l’imprenditore fallito non può quindi per definizione trarre un vantaggio dal denaro mutuato dal suo creditore.
Le superiori considerazione escludono a fortiori che si possa configurare in capo all’imprenditore fallito, per tutta la durata della procedura, una condizione di inadempimento colpevole e che quindi, allo stesso possano essere richiesti interessi moratori. [Sulla base del principio sopra esposto, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a carico di una società tornata in bonis dopo la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, per il recupero di interessi asseritamente decorsi nel corso della procedura.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)