Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17372 - pubb. 01/06/2017

Inefficacia delle dimissioni dell’intero collegio sindacale

Tribunale Roma, 04 Luglio 2016. Est. Romano.


Collegio sindacale – Dimissioni del sindaco – Efficacia immediata – Condizioni – Dimissioni dell’intero collegio sindacale – Effetti



Premesso che, onde non privare la società di un organo necessario previsto dalla legge, la rinunzia del sindaco all’incarico ha efficacia immediata solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale mediante la sostituzione ex lege del dimissionario con il supplente (cfr., ex plurimis, Trib. Roma, decreti 8 ottobre 2012 e 14 novembre 2012), nel caso in cui, per inerzia degli amministratori (ovvero dei sindaci che, nell’inerzia degli amministratori, potrebbero legittimamente provvedere alla convocazione dell’assemblea ex art. 2406, comma 1, c.c.), non siano adottate le decisioni assembleari indicate dall’art. 2401 c.c., la rinuncia all’ufficio dell’intero collegio sindacale non è idonea a produrre immediatamente l’effetto della sostituzione dei sindaci con i due supplenti dal momento che, in tale ipotesi, non si avrebbe costituzione di collegio sindacale con un minimo di tre componenti, come richiesto dall’art. 2397 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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