Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17351 - pubb. 30/05/2017

Pubblicità informativa dell'avvocato e divulgazione dei nominativi dei clienti

Cassazione Sez. Un. Civili, 19 Aprile 2017, n. 9861. Est. Camilla Di Iasi.


Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - In genere - Pubblicità informativa dell'attività professionale - Divieto di divulgazione dei nominativi dei clienti - Sussistenza - Fondamento



In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, continua ad essere proibita, in base al codice deontologico forense, la divulgazione dei nominativi dei clienti, nonostante il loro consenso, non potendo includersi tale dato, da cui potrebbero derivare indirette interferenze sullo svolgimento dei processi ancora in corso, nella pubblicità informativa circa le caratteristiche del servizio offerto, i cui divieti legislativi e regolamentari sono stati abrogati dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale