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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17325 - pubb. 25/05/2017.

Attestazione dell’esito negativo della notifica PEC al fallendo del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza


Cassazione civile, sez. VI, 28 Marzo 2017, n. 8014. Est. Bisogni.

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza – Attestazione della impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC – Allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio – Non necessità – Attestazione del cancelliere


L’art. 15, comma 3, legge fall. nel disporre che "quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese", non prevede particolari modalità attestative circa l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC, nè richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio, ben potendo l'esito della notifica essere attestato dal cancelliere al quale sia stato affidato il compito di procedere alla notifica in via telematica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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