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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17319 - pubb. 25/05/2017.

Decisione sul reclamo avverso la sentenza di fallimento, notifica del testo integrale ad opera del cancelliere e decorrenza del termine per l’impugnazione


Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2017. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC) – Decorrenza del termine breve per l'impugnazione in cassazione – Distinzione rispetto alla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario – Insussistenza


La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, legge fall. dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, legge fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.

Nè potrebbe sostenersi la decorrenza del termine dalla data dell'avvenuta notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario, alla stregua della distinzione tra tale attività e quella compiuta dalla cancelleria, atteso che, in forza dell’art. 14 del decreto legge n. 179 del 2012, “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi..." di talché la distinzione tra comunicazione e notificazione è sostanzialmente evaporata, perdendo valenza normativa sostanziale, là dove, come per la specifica disciplina del ricorso avverso la decisione sul reclamo nei confronti della sentenza di fallimento, la decorrenza risulta per legge ancorata all'atto della cancelleria, nell'evidente intento di assicurare la stabilizzazione degli effetti della pronuncia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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