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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17315 - pubb. 25/05/2017.

L’intermediario deve indicare in modo specifico, puntuale e compiuto le caratteristiche dell’operazione inadeguata


Cassazione civile, sez. I, 18 Maggio 2017, n. 12544. Est. Dolmetta.

Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Inadeguatezza dell’operazione – Avvertimento – Rappresentazione delle caratteristiche dell’operazione inadeguata – Specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione – Contenuti e termini tali da porsi come reali co-fattori della decisione – Utilizzo di una generica frase standard prestampata – Inadempimento

Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Inadeguatezza dell’operazione – Rischio di mancato rimborso del capitale investito

Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Informazioni sulle caratteristiche del titolo – Rischio di default dell'emittente


L’avvertimento dell’inadeguatezza dell’operazione di cui all’art. 29 reg. Consob 11522/1998 non può essere dato dall’intermediario mediante una generica frase standard prestampata, ma, al fine di consentire all’investitore di addivenire a una scelta effettivamente consapevole, l’avvertimento in questione deve essere comunicato attraverso una condotta intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell’operazione, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre; le specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione devono perciò venire trasmesse all’investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In conformità alle norme degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 3, Regolamento Consob n. 11522/1998, è obbligo dell'intermediario di indicare all'investitore tutte le specifiche ragioni che risultano idonee a rendere un'operazione di investimento inadeguata per lo stesso, ivi comprese quelle attinenti al rischio di mancato rimborso del capitale investito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In conformità alle norme degli artt. 28, comma 2, e 29, comma 3, Regolamento Consob n. 11522/1998 è specifico obbligo dell'intermediario di comunicare all'investitore, in sede di informativa inerente a un eventuale acquisto di titoli, le notizie sul rischio di default dell'emittente che restino conoscibili alla sua diligenza professionale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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