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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17303 - pubb. 24/05/2017.

Cessione del credito litigioso, fallimento del creditore e automatica interruzione del processo


Cassazione civile, sez. II, 07 Aprile 2017. Est. Scarpa.

Fallimento – Cessione del credito litigioso – Fallimento del creditore – Automatica interruzione del processo – Costituzione volontaria in giudizio del cessionario del credito controverso – Irrilevanza – Mancato rilievo da parte del giudice d'appello dell'interruzione automatica – Nullità degli atti processuali successivamente compiuti e della sentenza


Ove la curatela del fallimento ceda il credito oggetto di lite, trova applicazione l’art. 43 legge fall. (come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 ed operante, ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. citato, anche nei giudizi anteriormente pendenti, a partire dal 16 luglio 2006), con consequenziale automaticità dell'interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento del creditore, purché quest'ultima sia intervenuta successivamente a tale data. Né l'interruzione automatica del processo, in conseguenza del fallimento della parte creditrice, può dirsi impedita, agli effetti dell'art. 299 c.p.c., dall'avvenuta costituzione volontaria in giudizio del cessionario del credito controverso, non rientrando costui fra coloro ai quali spetta di proseguirlo contemplati dalla citata norma.

Il mancato rilievo da parte del giudice d'appello dell'interruzione automatica del processo implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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