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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17300 - pubb. 24/05/2017.

Modifiche alla proposta di concordato e irrilevanza della distinzione tra modifiche migliorative e peggiorative


Cassazione civile, sez. I, 04 Maggio 2017. Est. Ferro.

Concordato preventivo – Modifiche alla proposta – Fase anteriore all'inizio delle operazioni di voto – Fase anteriore all'inizio delle operazioni di voto – Distinzione tra modifiche migliorative e peggiorative Irrilevanza

Concordato preventivo – Condizioni di ammissibilità – Veridicità dei dati aziendali


In tema di modifiche alla proposta di concordato preventivo, l’art. 175, comma 2, legge fall., nel riconoscere espressamente tale facoltà, ne ha rigorosamente limitato l'ambito temporale di esercizio alla fase anteriore all'inizio delle operazioni di voto, senza distinguere tra modifiche migliorative e peggiorative, al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tra le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo rientra, ai sensi dell’art. 162, comma 2, legge fall. anche la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso; ne consegue che se nel corso della procedura emerge che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale così come dovrebbe revocare ex art. 173, comma 3, legge fall. l'ammissione al concordato, parimenti deve negarne l'omologazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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