L'inadeguatezza per tipologia ed oggetto va verificata in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario
Cassazione civile, sez. I, 15 Novembre 2016, n. 23268. Est. Di Marzio.
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Verifica in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario – Necessità
Ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, ed ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere (con diverso approfondimento in dipendenza dell'attività prestata dall'intermediario, secondo si tratti di attività di gestione, ovvero di mera negoziazione o ricezione-trasmissione di ordini) indicato e spiegato all'investitore al fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole; in particolare, l'inadeguatezza per tipologia ed oggetto va verificata in relazione alle caratteristiche proprie dello strumento finanziario, le quali si riflettono sul coefficiente di rischio dell'operazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)