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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17290 - pubb. 23/05/2017.

Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci dimissionari


Cassazione civile, sez. I, 12 Aprile 2017. Est. Nappi.

Fallimento – Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci – Dimissioni – Rilevanza – Limiti


Il curatore del fallimento della società può agire ai sensi dell’art. 2394 c.c. contro gli amministratori e i sindaci, anche nel caso in cui gli stessi si siano dimessi; deve, infatti, ritenersi che la rinuncia non possa avere effetti immediati, ipotizzabili solo quando sia possibile l'automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente.

[Nel caso di specie, la S.C. ha inoltre affermato che non “può assegnarsi rilevanza all'iscrizione nel registro delle imprese del nome dei nuovi sindaci, posto che non risulta fosse stata ancora iscritta nel registro la cessazione dei dimissionari, prescritta già dal testo dell'art. 2400 c.c. all'epoca vigente. Mentre era noto ai dimissionari che i subentranti non potevano ritenersi immediatamente accettanti, in quanto non presenti in assemblea.”] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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