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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17283 - pubb. 20/05/2017.

Il concordato preventivo prosegue fino all’integrale adempimento degli obblighi concordatari


Tribunale di Arezzo, 28 Settembre 2016. Est. Picardi.

Concordato preventivo – Chiusura – A seguito dell’omologa definitiva – In assenza di integrale esecuzione degli obblighi concordatari – Esclusione – Annotazione nel registro delle imprese – Esclusione


La fase giudiziale (intesa come il complesso di attività processuali da compiersi tra il decreto di ammissione ed il provvedimento che omologa la proposta approvata dai creditori) e la fase di esecuzione del concordato, rappresentata dall’insieme degli atti negoziali o dei procedimenti liquidatori finalizzati alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti, vanno a comporre l’unitario procedimento di concordato preventivo che, come tale non potrà dirsi concluso fino al quando non sarà stato esattamente adempiuto da parte del proponente.
L’art.136, comma 4, L.F. prevede l’iscrizione nel registro delle imprese unicamente del provvedimento che accerta la completa esecuzione del concordato, norma da ritenere suscettibile di applicazione analogica anche nel concordato preventivo, stante l’evidente identità di ratio. In materia di iscrizione degli atti nel registro delle imprese vige il principio di tassatività, con la conseguenza che iscrizioni diverse da quelle consentite dalla legge non sono ammesse e restano prive di effetti qualora siano compiute. [Sulla base dei suesposti principi, il Tribunale ha rigettato la domanda di declaratoria e di annotazione nel registro delle imprese dalla chiusura del concordato preventivo a seguito dell’intervenuta omologa.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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