Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17277 - pubb. 19/05/2017

Licenziamento, e rifiuto all'assistenza di un legale

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 11 Aprile 2017, n. 9305. Est. De Marinis.


Licenziamento – Procedimento disciplinare – Assistenza da parte di un legale – Violazione procedimento – Non sussiste



È legittimo il rifiuto opposto dal datore di lavoro alla richiesta di un proprio dipendente, avanzata nel corso di un procedimento disciplinare, di farsi assistere da un legale per rendere le proprie giustificazioni orali. (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio – Daverio & Florio


Il testo integrale



Con il provvedimento in esame, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla presunta illegittimità di un licenziamento comminato ad un lavoratore che, a seguito di contestazione disciplinare su alcuni fatti oggetto di un parallelo giudizio penale, aveva chiesto, senza ottenerlo, di farsi assistere da un legale di fiducia in sede di giustificazioni orali.

Il Tribunale territoriale riteneva che il licenziamento, fondato sull’imputazione di concorso in furto di energia elettrica ed intimato in pendenza del procedimento penale, fosse giustificato e che parimenti giustificata fosse stata la mancata audizione del lavoratore. La Corte di Appello confermava la pronuncia di primo grado.

Il lavoratore ricorreva dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione denunciando, tra l’altro, la violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 per l’omessa i) audizione personale e ii) presenza del proprio legale.

I Giudici di legittimità rigettavano, in toto, le domande del lavoratore rilevando, per quel che qui interessa, che il diritto di farsi assistere in sede di giustificazioni orali garantisce soltanto la possibilità di conferire apposito mandato in tal senso ad un rappresentante sindacale.

Né sarebbe possibile opinare diversamente, atteso che il testo della richiamata norma di legge non contempla alcun riferimento alla difesa c.d. “tecnica”, ossia a quel tipo di assistenza tipicamente fornita da un legale a seguito di provvedimento disciplinare.

In assenza di siffatta previsione, il fatto che gli addebiti mossi al lavoratore siano i medesimi per cui questi è chiamato a rispondere anche in sede penale non giustifica ex se la richiesta e la concessione di tutela legale in sede di giustificazioni orali. Del resto, evidenziano i Giudici di legittimità, gli interessi sottesi al procedimento giuslavoristico ed al procedimento penale afferiscono a sfere di rilevanza assolutamente diverse tra loro (rispettivamente, privatistica e pubblicistica).

Da ultimo, si rileva che, con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha dimostrato di voler confermare e dare continuità all’orientamento giurisprudenziale già consacrato sul punto, ex multis¸ con le sentenze n. 5057/2016, n. 7153/2008 e n. 6366/2000. (Avv. Fabrizio Daverio - Studio Daverio&Florio)


 


Testo Integrale