Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17265 - pubb. 18/05/2017

Contributi previdenziali, contratto di lavoro a progetto e assenza del progetto

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 13 Marzo 2017, n. 6405. Est. Adriana Doronzo.


Contributi previdenziali – Contratto di lavoro a progetto – Assenza del progetto – Evasione contributiva – Sussiste



L’accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato in luogo di uno a progetto, stante la mancanza di uno specifico progetto concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva”, anche laddove il contratto di lavoro a progetto sia stato regolarmente registrato (1).
In ipotesi di “evasione contributiva”, il datore di lavoro è gravato dall’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e tale onere non può reputarsi assolto in ragione della sola formale, puntuale annotazione dei dati contributivi (poi accertati come infedeli) sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (2). (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio – Daverio & Florio


Il testo integrale




(1) (2) Con il provvedimento in esame, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla ricorrenza, o meno, dell’ipotesi di “omissione contributiva” ex art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388/2000 nel caso in cui un contratto di lavoro a progetto difetti del progetto.

In particolare, INPS e INAIL notificavano alla Società datrice di lavoro alcune cartelle esattoriali aventi ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi che sarebbero stati dovuti con riferimento a tre lavoratori qualificabili come lavoratori tout court subordinati, ancorché impiegati con contratto di lavoro a progetto.

Il Tribunale territoriale rigettava le opposizioni della Società. La Corte di Appello confermava la pronuncia di primo grado, sancendo che, nella specie, ricorresse un’ipotesi di evasione contributiva per essere stati i contratti di lavoro a progetto stipulati al fine di evitare il versamento dei contributi e premi previsti dalla legge per i lavoratori subordinati.

La Società impugnava la sentenza di secondo grado deducendone l’erroneità nella parte in cui non aveva rilevato la regolare iscrizione dei suddetti lavoratori alla gestione separata presso l’INPS, come anche il regolare versamento, presso la medesima gestione separata, dei contributi e dei premi dovuti per ciascuna posizione.

I Giudici di legittimità rigettavano le domande della Società ricordando, anzitutto, che l’ipotesi dell’evasione contributiva sussiste ogniqualvolta vi sia un occultamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro con l’intenzione di non versare, o versare in misura ridotta, i contributi ed i premi dovuti per legge.

Orbene, per quanto riguarda il requisito dell’occultamento, i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio per cui esso può sussistere non solo laddove vi sia assoluta mancanza di qualsivoglia denuncia contributiva obbligatoria, ma anche laddove tale denuncia vi sia stata, sebbene non conforme al vero.

Per quanto riguarda, invece, il requisito dell’intenzionalità, i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio per cui la sua insussistenza è una presunzione relativa, come tale superabile con onere probatorio esclusivamente a carico del datore di lavoro.

Nel fare applicazione dei suddetti principi alla fattispecie concreta, la Suprema Corte ha ritenuto che la mancata indicazione di uno specifico progetto, funzionalmente collegato all’attività aziendale, costituisce un indice rivelatore per far ritenere la stipula dei contratti di lavoro a progetto preordinata all’evasione degli oneri contributivi e premiali previsti ex lege.

Le motivazioni rassegnate dai Giudici di legittimità con il provvedimento in esame muovono, almeno apparentemente, da quanto già enunciato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 4808/2005, ritenuta applicabile nel caso in esame per analogia. La sentenza de qua ravvisava, però, l’ipotesi dell’evasione contributiva a fronte della mancata presentazione del modello di denuncia contributiva mensile (c.d. “DM/10”) che reca, come noto, la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali oggetto di versamento.

Viceversa, nella fattispecie in esame, la tenuta dei libri contabili era stata ineccepibile, ferma restando l’infedeltà dei dati ivi riportati. Ciò dimostra la novità, in parte qua, delle argomentazioni rassegnate dalla Suprema Corte, come tali – almeno a quanto consta - innovative e non avallate o confutate da altre pronunce simili. (Avv. Fabrizio Daverio - Studio Daverio&Florio)


 


Testo Integrale