Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17208 - pubb. 10/05/2017

Revocabilità del trust in frode ai creditori

Tribunale Pavia, 04 Giugno 2015. Est. Balduzzi.


Trust – In frode ai creditori – Nullità per illiceità della causa – Esclusione – Revocabilità – Sussiste



L’istituto del trust non è contrario all’ordine pubblico né a norme imperative dal momento che lo Stato ha ratificato la Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985. Può dirsi assodato che il trust, anche se regolato da legge straniera, realizza astrattamente interessi meritevoli di tutela.
La “frode al creditore”, se scollegata da una più generalizzate violazione della regola della par condicio creditorum non assurge a motivo di illiceità del negozio in quanto attiene al “motivo” del negozio e non incide sulla sua causa.
Di fronte ad un utilizzo del trust che si assume “in frode al creditore” l’ordinamento giuridico consente di esperire il rimedio tipico dell’azione revocatoria ordinaria. È pacifico che con il conferimento in trust i debitori ottengono l’effetto di spogliarsi dei loro beni aggredibili rendendoli indisponibili all’eventuale esecuzione forzata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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