Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17201 - pubb. 09/05/2017

Criteri di ammissibilità della sospensione cautelare delle deliberazioni assembleari societarie

Tribunale Roma, 25 Luglio 2013. Est. Clelia Buonocore.


Società – Deliberazioni assembleari – Approvazione del bilancio d’esercizio – Aumento di capitale – Istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni – Inammissibilità



L’utile accesso al rimedio della sospensione ex at.2378 c.c. è ipotizzabile solo in relazione a quelle deliberazioni che richiedano un’attività esecutiva e che non siano state già interamente eseguite.
La delibera di approvazione del bilancio di esercizio non necessita di alcuna attività esecutiva e risulta pertanto insuscettibile di sospensione.
Esaurita, con la sottoscrizione ed il versamento dell’intero aumento di capitale deliberato, l’esecuzione della delibera ex art.2482 ter c.c., l’istanza di sospensione non può più trovare ingresso. La rimozione della delibera con efficacia retroattiva è compito del solo giudice di merito, non di quello della cautela. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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