Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17197 - pubb. 09/05/2017

Scelta della figura dell’affittuario d’azienda e impugnazione ex art. 36 l.f.

Tribunale Massa, 27 Aprile 2017. Pres., est. Puzone.


Fallimento – Organi – Ruolo del giudice delegato e del curatore – Stipula di contratto di affitto di azienda – Impugnazione – Mezzo processuale



A seguito della riforma del diritto fallimentare del 2006, si è proceduto ad attribuire al Curatore un più ampio potere gestorio della procedura ed una conseguente discrezionalità in merito agli atti che egli deve adottare per la gestione della stessa.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 104 bis e 31 legge fall., il giudice delegato ed il comitato dei creditori hanno un ruolo di supervisione-vigilanza sugli atti del Curatore fallimentare, senza che ciò porti a configurare l’esistenza di un procedimento decisionale congiunto.

La stipula di un contratto di affitto di azienda da parte della Curatela fallimentare, pur dovendosi svolgere sotto il controllo del comitato dei creditori (parere) e del Giudice delegato (autorizzazione), è attività rimessa al potere gestorio del Curatore, con il solo limite della non arbitrarietà.

Nel caso siano rivendicate violazioni di legge nella scelta del soggetto affittuario di azienda da parte della Curatela fallimentare, il soggetto ricorrente deve proporre impugnazione ai sensi dell’art. 36 legge fall. del relativo atto gestorio, non risultando applicabile l’art. 26 legge fall. (Alessandro Merlini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessandro Merlini


Il testo integrale


 


Testo Integrale