Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17187 - pubb. 06/05/2017

La cessione di azienda nell’ambito della procedura concorsuale non attribuisce di per sé il diritto ai benefici della mobilità

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 Aprile 2017, n. 10428. Est. Adriana Doronzo.


Cessione di azienda – Sgravi contributivi connessi alla mobilità – Diversità del soggetto subentrante rispetto al cedente – Effettiva creazione di nuovi posti di lavoro – Necessità



Ai fini della concessione degli sgravi contributivi ex art. 8, commi 4 e 4-bis della legge 223 del 1991 (assunzione di lavoratori e tempo indeterminato posti in mobilità) occorre che, in caso di cessione di azienda, il nuovo datore di lavoro sia diverso dal precedente, posto che il riconoscimento degli sgravi in questione richiede l’accertamento della obiettiva diversità del soggetto subentrante rispetto al cedente e quindi l’effettiva creazione di nuovi posti di lavoro; al riguardo va precisato che è del tutto irrilevante la circostanza che il passaggio dei lavoratori abbia luogo nell’ambito di una procedura fallimentare, posto che irrilevanti sono le finalità perseguite dal cedente, siano esse quelle dell’incremento dell’attivo fallimentare o della continuazione dell’attività di impresa: ciò che rileva è che il fallimento non determina di per sé il venir meno del bene giuridico “azienda” inteso come complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dell’esercizio dell’impresa e dunque la possibilità di una sua cessione nell’ambito di un regolare contratto di vendita o di affitto di azienda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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