Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17172 - pubb. 05/05/2017

Intermediazione finanziaria, partecipazioni sociali e competenza della sezione specializzata in materia di impresa

Cassazione civile, sez. VI, 04 Aprile 2017, n. 8738. Pres., est. Rosa Maria Di Virgilio.


Procedimento civile – Competenza – Azione fondata sul contratto di intermediazione finanziaria – Competenza della sezione specializzata in materia di impresa – Esclusione



In tema di competenza della seziona specializzata in materia di impresa, già nella formulazione complessiva della norma di cui all’art.3, comma 2, del d.lgs. del 27 giugno 2003, n.168, modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, è stato posto l'accento sull'oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso militano nella lett. a) il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett. b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti. La norma ha inteso, pertanto, valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, come affermato in linea generale nelle pronunce delle Sez. U. del 9 febbraio 2015, n. 2360 e dell'11 ottobre 2011, n.20902.

Esula pertanto dall’ambito applicativo di detta disposizione - è ed pertanto di competenza del giudice ordinario - l'azione dell’investitore che non sia relativa al trasferimento delle azioni, ma che si fondi sul contratto di intermediazione finanziaria, il cui oggetto non sia costituito, se non in via mediata, dalle partecipazioni sociali, specialmente nel caso in cui la domanda di nullità dell'acquisto degli strumenti finanziari sia prospettata come conseguenza della nullità del contratto generale d'investimento.

[…La natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni Carife, determinata dal fatto estrinseco che l'intermediario ha acquistato da terzi azioni Carife, dà ragione pertanto dell'esclusione della vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate, né si può ritenere che la fattispecie rientri nel terzo comma dell'art.3 cit., posto che non è individuabile la competenza delle dette sezioni.
E tale delimitazione è da ritenersi coerente con l'esigenza di evitare l'ampliamento eccessivamente incerto della competenza societaria delle sezioni specializzate, come ritenuto da attenta dottrina.
Né in senso contrario militano le due recenti pronunce di questa Corte del 16/10/2014, n. 21910 e del 21/2/2017, n. 4523, in quanto attinenti a controversie aventi ad oggetto in via diretta i diritti nascenti dal trasferimento delle partecipazioni sociali, (con le citate pronunce si è precisato che la lett. b), con il ricorso alla disgiuntiva "o" prima del riferimento ai "diritti inerenti", ha inteso riferirsi sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, ritenendosi conseguentemente che, ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l'adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa).] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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