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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17153 - pubb. 03/05/2017.

Revoca del concordato per atti di frode noti al professionista e prededuzione del credito dallo stesso maturato


Cassazione civile, sez. VI, 07 Febbraio 2017, n. 3218. Est. Lamorgese.

Fallimento - Accertamento del passivo - Credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l'ammissione al concordato preventivo - Revoca del concordato per atti di frode noti al professionista - Prededucibilità del credito - Esclusione - Fondamento


Il credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l’ammissione al concordato preventivo non è prededucibile nel successivo fallimento, ove l’ammissione alla procedura minore sia stata revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso sia stato a conoscenza, posto che, in tale ipotesi, non solo la prestazione svolta non è stata di alcuna utilità per la procedura, ma si è rivelata addirittura potenzialmente dannosa per i creditori, tenuto conto della erosione del patrimonio a disposizione della massa per effetto della continuazione dell’attività di impresa. (massima ufficiale)

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