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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17152 - pubb. 03/05/2017.

Desistenza postuma dalla richiesta di fallimento


Cassazione civile, sez. VI, 03 Agosto 2016. Est. Bisogni.

Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Domanda di fallimento di almeno un creditore - Permanenza - Desistenza successiva alla dichiarazione di fallimento - Irrilevanza


Il principio della esistenza della domanda di fallimento di almeno un creditore, come condizione per la pronuncia della dichiarazione di fallimento introdotto dal legislatore in sede di riforma della legge fallimentare e affermato da questa Corta (cfr. Cass. civ. Sez. 1 n. 21478 del 19 maggio 2013 secondo cui "il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento, non prevedendo alcuna iniziativa d'ufficio, suppone, affinchè il giudice possa pronunciarsi nel merito, che la domanda proposta dal soggetto a tanto legittimato sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata, per tutta la durata del procedimento stesso, derivandone, quindi, che la desistenza dell'unico creditore istante intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, pur se depositata solo in sede di reclamo avverso quest'ultima, determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza") trova nel testo normativo e nella peculiarità della procedura fallimentare una delimitazione temporale e sistematica che coincide con la dichiarazione di fallimento rendendo irrilevante e priva di effetti una istanza di desistenza successiva alla dichiarazione di fallimento che attiva un procedimento governato dall'interesse pubblicistico all'equa e più efficiente soddisfazione del ceto creditorio, procedimento che può essere revocato in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti di legge al momento della dichiarazione ovvero venir meno successivamente ed essere chiuso per effetto della mancata presentazione di domande di ammissione al passivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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