Legittimazione alla opposizione all'omologazione del creditore dissenziente di una classe consenziente
Cassazione civile, sez. I, 29 Novembre 2016. Est. Ferro.
Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Omologazione - Regime in vigore tra l'1 gennaio 2008 ed il 12 agosto 2012 - Creditore dissenziente di classe consenziente - Opposizione all'omologazione - Legittimazione - Sussistenza - Limiti - Convenienza della proposta - Esclusione
In tema di concordato preventivo, nel regime in vigore tra l'1 gennaio 2008 ed il 12 agosto 2012, il creditore dissenziente di una classe consenziente è legittimato ad opporsi all'omologazione ed a provocare il controllo da parte del tribunale sulla regolarità della procedura e la permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità ma non anche sulla convenienza, singolare o collettiva, della proposta. (massima ufficiale)