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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17140 - pubb. 29/04/2017.

Omologazione di concordato con continuità aziendale e cancellazione di iscrizioni nel registro imprese


Tribunale di Trento, 13 Aprile 2017. Est. Monica Attanasio.

Concordato con continuità aziendale – Omologazione – Inammissibilità della cancellazione di iscrizioni dalla parte storica della visura camerale

Concordato con continuità aziendale – Omologazione – Ammissibilità della successiva cancellazione della menzione di esistenza di procedura in corso


La cancellazione di un’iscrizione dal registro delle imprese è prevista soltanto ove essa fosse avvenuta in difetto delle condizioni richieste per legge (art. 2191 c.c.) Per converso il sistema delle iscrizioni nel registro delle imprese non conosce la cancellazione dell’iscrizione quale conseguenza dell’assenso espresso dalle parti, oppure dell’esaurimento della funzione dell’iscrizione. Pertanto non è possibile chiedere la cancellazione, dalla parte storica della visura camerale, degli eventi legati alla procedura di concordato preventivo di cui la legge fallimentare prevede l’iscrizione, neppure a seguito dell’omologazione, che pure segna la chiusura della procedura. (Pier Giorgio Cecchini) (riproduzione riservata)

Una volta intervenuta l’omologazione del concordato preventivo, l’indicazione della pendenza della procedura nel frontespizio della visura camerale appare impropria, poiché la procedura si è conclusa col decreto di omologa ai sensi dell'art. 181 l. fall.. Non si tratta, però, di un’iscrizione che possa o debba cancellarsi ai sensi dell’art. 2191 c.c., o da contrastare con un’iscrizione di segno contrario. Si tratta semmai, di una semplice presentazione o composizione grafica della visura camerale, che il Conservatore potrà e dovrà provvedere a modificare, in quanto suscettibile di ingenerare l’erroneo convincimento della persistenza della pendenza della procedura. (Pier Giorgio Cecchini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Pier Giorgio Cecchini


Il testo integrale



L’art. 127 del regolamento (UE) n. 575/2013 prescrive che la banca che accorda la concessione di un credito ad una società in default deve costituire un patrimonio di vigilanza molto alto, riducendo così la sua capacità di erogare credito ad altri soggetti in bonis e perdendo occasioni di profitto alternative. Ciò rappresenta un ostacolo all’erogazione di nuova finanza alle imprese in crisi.

Tale ostacolo si protrae anche dopo l’omologazione a causa della prassi delle camere di commercio, cui ė demandata la tenuta del registro delle imprese, di mantenere nel frontespizio della visura societaria l’indicazione che la società è in concordato preventivo anche dopo che la procedura si è chiusa, appunto, per effetto dell’omologazione

Ciò in quanto le banche adottano, ai fini classificatori del merito creditizio della società, la sola risultanza formale dell’esistenza della procedura in corso, indipendentemente dal fatto che la parte storica dia conto dell’intervenuta omologazione.

Soltanto con l'emissione del decreto di completa esecuzione da parte del GD, la menzione dell’esistenza della procedura in corso viene cancellata; tuttavia ciò avviene generalmente a distanza di anni dall’omologazione.

Il provvedimento del Giudice del Registro di Trento, nel prescrivere al conservatore di rimuovere dal frontespizio della visura l'annotazione della pendenza di una procedura di concordato omologata (pur lasciando inalterata la cronologia degli eventi nella parte storica), va nella direzione di agevolare il ricorso al credito delle imprese in risanamento, sia in termini di accesso che di condizioni praticate. (Pier Giorgio Cecchini)