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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1714 - pubb. 11/05/2009.

Contratti con i consumatori, ius variandi e giustificato motivo


Cassazione civile, sez. I, 21 Maggio 2008, n. 13051. Est. Salmè.

Contratti bancari conclusi con i consumatori - Modificazione unilaterale di una o più condizioni del contratto da parte del professionista - Vessatorietà della clausola in assenza di giustificato motivo - Fondamento.


In tema di contratti bancari conclusi con i consumatori, è vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo, così come richiesto, in via generale, dall'art. 1469 bis, quinto comma, n. 11, attualmente riprodotto nell'art. 33, secondo comma, lettera m), del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, non potendosi qualificare tale previsione negoziale come meramente riproduttiva dell'art. 118 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con l'art. 10 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, sia perchè l'esclusione della vessatorietà delle clausole riproduttive delle disposizioni di legge, prevista nell'art. 1469 ter, terzo comma, ed attualmente riprodotta nell'art. 34, terzo comma del d.lgs. n. 206 del 2005, trova applicazione solo quando ne venga trasposto il nucleo precettivo e non, invece, quando il predisponente si avvalga autonomamente di una facoltà prevista dalla norma, isolandola dal contesto normativo in cui si colloca, sia perchè l'art. 118 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha una portata applicativa non limitata ai contratti con i consumatori. (fonte CED – Corte di Cassazione)

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