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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17134 - pubb. 29/04/2017.

Dichiarazione di fallimento e iniziativa del pubblico ministero in tutti i casi in cui abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis


Cassazione civile, sez. I, 06 Aprile 2017. Est. Ferro.

Dichiarazione di fallimento – Iniziativa – Legittimazione del pubblico ministero – Ampliamento a tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis


La volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall’art. 7, comma 1, n. 1, legge fall. una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, è chiaramente nel senso di ampliare la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis; e tale soluzione interpretativa trova conforto sia nella previsione dell’art. 7, comma 1, n. 2, legge fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella Relazione allo schema di D.Lgs. di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi notitia decoctionis emersa nel corso di un procedimento penale.

Si tratta invero di indirizzo, inaugurato da Cass. 9260/2011, poi ripreso e completato da ulteriori arresti. Così Cass. 17903/2015 ha valorizzato l'atto di responsabilità con cui il pubblico ministero può anche limitarsi a far proprie le segnalazioni del giudice civile remittente, competendo poi al giudice che dichiara l'insolvenza l'autonoma responsabilità di dar conto dei rispettivi presupposti e così nettamente distinguendo l'iniziativa per un verso e la decisione del tribunale, per l'altro. E Cass. 8977/2016 ha ricostruito la notitia decoctionis, come compatibile con una fonte che sia anche solo l'indagine svolta nei confronti di soggetti diversi o collegati all'imprenditore, con atti di approfondimento, sul piano investigativo, successivi alla formulazione delle richieste in sede penale, essendo sufficiente che "quegli approfondimenti non costituiscano una nuova e arbitraria iniziativa d'indagine, ma si caratterizzino come uno sviluppo di essa, collegato strettamente alle sue risultanze, per quanto non complete, già acquisite nel corso dell'indagine penale".

Si tratta dunque di un catalogo che esprime un'univoca direzione ermeneutica in ordine alla nozione di procedimento penale, non coincidente con il processo penale in senso stretto, cioè il mero segmento processuale in cui sia stata già esercitata l'azione penale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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