ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17130 - pubb. 28/04/2017.

Nullità del collar swap che contravvenga il divieto per violazione di norme imperative


Tribunale di Milano, 04 Aprile 2017. Est. Anna Carla Tombesi.

Derivati sottoscritti da P.A. – Natura imperativa dell’art. 41 L. 448/2001 e dell’art. 3 D.M. 389/2001: sussiste – Divieto di vendita, nel collar swap sottoscritto da una P.A., di una opzione floor con valore superiore al valore dell’acquisto di un cap: sussiste – Radicale nullità del collar swap che contravvenga il divieto per violazione di norme imperative: sussiste


Non può dubitarsi che l’art. 41 della l. 448/2001 e l’art. 3 del DM 389/2001 debbano essere qualificate come norme imperative poste a tutela dell’ordine pubblico economico, la cui violazione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., in quanto disposizioni poste a presidio della stabilità patrimoniale degli enti locali, interesse avente rilevanza costituzionale a norma dell’art. 119 Cost. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)

Perché un soggetto possa dire di aver acquistato un collar, la vendita del floor deve essere finalizzata all’acquisto di un cap (come evidenziato dalla Circolare interpretativa 27 maggio 2004 del Ministero delle Finanze in GU 3.6.2004 n. 128).
Segue che l’importo derivante dalla vendita dell’opzione floor non può essere superiore a quello relativo all’acquisto del cap, diversamente l’ente pubblico non avrebbe acquistato copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse ma l’avrebbe venduta, in violazione della disciplina a tutela della stabilità patrimoniale dell’ente pubblico locale. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)

In tal caso il contratto swap deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1418 co. 1 c.c. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Duilio Manella


Il testo integrale