Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17085 - pubb. 13/04/2017

Rilevanza disciplinare della condotta: competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi

Cassazione Sez. Un. Civili, 17 Marzo 2017, n. 6967. Est. Petitti.


Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Rilevanza disciplinare della condotta - Apprezzamento - Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi - Sussistenza - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie



Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell’art. 22 del codice deontologico forense, è rimesso all'Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto l’istanza di sospensione di una sentenza del CNF che, previa specifica valutazione in ordine alla gravità del fatto ed alla adeguatezza della sanzione, aveva confermato il provvedimento disciplinare con il quale un avvocato era stato sospeso dall’esercizio della professione per avere, dopo la conclusione della assunzione di un testimone in un procedimento civile dal medesimo verbalizzata, integrato il verbale con una frase non dettata dal giudice). (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale