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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17080 - pubb. 12/04/2017.

Consulenza tecnica preventiva e anatocismo bancario


Tribunale di Milano, 06 Aprile 2017. Est. Ambra Carla Tombesi.

Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. – Oggetto – Ambito di applicazione – Ammissibilità – Anatocismo bancario


In materia di anatocismo bancario svolgere o meno un dato accertamento contabile ed elaborare un quesito peritale è il portato di una valutazione decisionale non demandabile a un CTU, incompatibile con le finalità conciliative della procedura di consulenza tecnica preventiva, che pertanto è inammissibile. (Massimo Pellizzato) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Massimo Pellizzato e Umberto Stradella


Il testo integrale




CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA IN MATERIA BANCARIA: UN’ALTRA PRONUNCIA RESTRITTIVA

Di Massimo Pellizzato

 

Sommario: 1. Il decreto del Tribunale di Milano del 6 aprile 2017. - 2. L’orientamento restrittivo. - 3. L’orientamento permissivo.

 

1. Il Tribunale di Milano, in contrasto con diverse pronunce, anche recenti, di altre corti di merito, con il decreto di dichiarazione di inammissibilità del 6 aprile 2017 aderisce all’orientamento contrario all’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva in materia di indebita applicazione di interessi anatocistici, respingendo un ricorso anche a fronte di pretese risarcitorie e non restitutorie come in altre occasioni.

Il Tribunale ha affermato che in materia di anatocismo bancario tout court, “svolgere o meno un dato accertamento contabile ed elaborare un quesito peritale è il portato di una valutazione decisionale non demandabile a un CTU”, incompatibile con le finalità conciliative della procedura di consulenza tecnica preventiva, che pertanto è inammissibile.

2. La pronuncia dà continuità ad un orientamento1 secondo il quale “è inammissibile la consulenza tecnica preventiva finalizzata all’accertamento di pretese restitutorie o di non debenza che presuppongono assorbenti e preliminari valutazioni giuridiche necessarie alla formulazione del quesito, atteso che le stesse risulterebbero indebitamente anticipatorie di un giudizio di merito”. Il Tribunale di Milano2 era di recente giunto alle stesse conclusioni a fronte di pretese restitutorie, sostenendo che l’accertamento “delle pretese restitutorie e della non debenza” delle presunte somme illegittimamente versate presupponesse “preliminari ed assorbenti valutazioni giuridiche dei differenti ambiti negoziali”, sì che sarebbe stato una mera ed illecita anticipazione del giudizio di merito.

L’inammissibilità della consulenza tecnica preventiva è stata affermata anche sulla base dell’opinione della giurisprudenza secondo la quale3la consulenza non può vertere sull’applicazione di precise pattuizioni ritenute nulle per violazione di legge, in quanto si tratta di pretese creditorie restitutorie e non risarcitorie” per le quali è previsto lo strumento dell’art. 696 bis c.p.c.

3. Facendo un passaggio ulteriore, il Tribunale di Milano estende ora l’inammissibilità in materia di contestazioni bancarie per anatocismo non solo alle ipotesi restitutorie, ma anche alle pretese risarcitorie. Riguardo a queste ultime, un diverso orientamento4 si è invece espresso a favore dell’ammissibilità della procedura di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. anche nell’ambito dei rapporti bancari per controversie aventi ad oggetto la contestazione di addebiti illegittimi (interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, valute fittizie, etc.) con la motivazione che l’azione del ricorrente è preordinata a verificare l’illegittimità di tali addebiti negli estratti conto e, pertanto, il diritto di credito può annoverarsi nella categoria dei “crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” previsti dalla norma codicistica. Ciò in quanto la funzione deflattiva dell’istituto, unita alla finalità di istruzione preventiva, non permette interpretazioni eccessivamente formalistiche e restrittive5.

In senso diametralmente opposto al Tribunale di Milano si è espresso in particolare il Tribunale di Verona6 secondo il quale “l’attitudine dell’istituto a prendere in esame tanto fattispecie aquiliane quanto contrattuali, emerge - per quanto interessa l’ambito bancario - la sicura possibilità di indirizzarne l’indagine verso ogni forma di credito da inadempimento lato sensu inteso, potendosi ravvisare la predicata mancata/inesatta esecuzione (quale titolo su cui fondare il diritto alla restituzione dell’indebito oggettivo, primaria manifestazione del diritto al risarcimento in forma specifica) non solo in via negoziale ma anche extracontrattuale, per l’ipotesi – ad esempio - di concorrente e simultanea violazione del regolamento negoziale e dei precetti imperativi cogenti, espressione del dovere assoluto di neminem ledere (si pensi alla doglianza usuraria, ovvero a quella della applicazione di condizioni contrattuali ultralegali non pattuite in forma solenne, etc.).”

 

1 V. Ordinanza Tribunale di Parma, 28 ottobre 2015 e anche Tribunale di Napoli 5 dicembre 2016.

2 Trib. Milano sez. VI ord. del 14 novembre 2013.

3 Ordinanza Tribunale di Roma, 19 dicembre 2014.

4 cfr. T. Monza 17 marzo 2015, T. Como 10 febbraio 2015, T. Monza 21 gennaio 2015.

5 T. Busto Arsizio, 25 maggio 2010.

6 Tribunale di Verona, 14 gennaio 2016.