Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17033 - pubb. 05/04/2017

Trasferimento di beni immobili nel concordato con riserva, effetti nei rapporti con il terzo contraente e procedura competitiva ex art. 163-bis l.f.

Tribunale Milano, 23 Marzo 2017. Est. D'Aquino.


Concordato preventivo – Atti di straordinaria amministrazione – Trasferimento di beni immobili – Stipula di compravendita immobiliare

Concordato preventivo – Concordato con riserva – Atti di straordinaria amministrazione – Caratteristiche

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Responsabilità contrattuale – Contratti preliminari di trasferimento di beni immobili

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Mancata autorizzazione dell’atto di straordinaria amministrazione – Effetti – Responsabilità contrattuale dell’imprenditore

Concordato preventivo – Trasferimento immobiliare – Inopponibilità alla massa ex art. 45 l.f. – Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre – Separazione del bene immobile dall’attivo patrimoniale dell’impresa in concordato – Esclusione – Facoltà del contraente in bonis di far valere l’inadempimento – Sussistenza

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Responsabilità contrattuale dell’imprenditore – Rimedi – Sospensione e scioglimento ex art. 169-bis legge fall.

Concordato preventivo – Atti di straordinaria amministrazione – Autorizzazione – Valutazione del tribunale – Utilità e profitto a favore dei creditori

Concordato preventivo – Concordato con riserva – Atti di straordinaria amministrazione – Alienazione di bene immobile – Stima e procedura competitiva ex art. 163-bis l.f. – Necessità



Così come sono certamente di straordinaria amministrazione gli atti di trasferimento di beni immobili, stante l’incidenza che hanno sulla composizione dell’attivo patrimoniale dell’imprenditore in concordato e la modifica del patrimonio dell’impresa posto a garanzia dei creditori (Cass., 12 gennaio 2007, n. 578, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20291; Cass., 11 agosto 2004, n. 15484; Cass., 18 febbraio 1999, n. 1357, Cass., 8 agosto 1997, n. 7390; Cass., 13 dicembre 1996, n. 11144; App. Venezia, 29 maggio 2014; Trib. Forlì, 5 marzo 2014; Trib. Monza, 6 giugno 2013; Trib. Milano, 11 dicembre 2012), altrettanto deve ritenersi per quegli atti che costituiscono per l’imprenditore concordante un obbligo a stipulare un contratto di compravendita immobiliare che sia esso stesso atto di straordinaria amministrazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La stipula di atti di straordinaria amministrazione durante il concordato con riserva deve risultare urgente a termini dell’art. 161, comma 7, legge fall., nonché conforme se non propedeutica alla proposta concordataria (o di accordo di ristrutturazione) in fase di predisposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I rapporti contrattuali proseguono in costanza di concordato preventivo e continuano ad essere fonte per l’imprenditore concordante di responsabilità contrattuale, con riguardo anche ai contratti a esecuzione immediata o a prestazioni inscindibili, quali i contratti preliminari di trasferimento di beni immobili, per i quali perdura per il promittente venditore, in costanza di concordato, l’obbligo di stipulare il contratto definitivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La mancata autorizzazione dell’atto di straordinaria amministrazione, non dà luogo ad una ipotesi extra ordinem di impossibilità sopravvenuta della prestazione (come anche di estinzione dell’obbligazione per fatto non imputabile al debitore), perché la mancata autorizzazione dell’atto rende l’atto inopponibile alla massa dei creditori, ma non scioglie l’imprenditore dal vincolo contrattuale e dalla responsabilità contrattuale per l’atto compiuto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Così come, aperta la procedura di concordato preventivo, un qualsiasi atto di trasferimento immobiliare volontario non potrebbe sortire efficacia nei confronti della massa, stante l’applicazione dell’art. 45 legge fall. alla domanda di concordato, allo stesso modo anche l’azione di esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di contrarre – per quanto non rientrante nel disposto dell’art. 168 legge fall. e quindi liberamente esperibile dalla controparte in bonis (Cass., Sez. I, 1 marzo 2002, n. 3022; Cass. Sez. I, 23 gennaio 1998, n. 615; giurisprudenza, peraltro, formatasi sotto il vigore del precedente disposto dell’art. 169 legge fall., che non conteneva alcun rinvio recettizio all’art. 45 legge fall.) – non potrebbe sortire la separazione dall’attivo patrimoniale dell’impresa in concordato del bene immobile oggetto del contratto preliminare; ne consegue che, non potendo la controparte in bonis procedere con l’esecuzione di un contratto validamente stipulato stante la cristallizzazione dell’attivo concordatario, non potrebbe al contempo negarsi al contraente in bonis di far valere l’inadempimento della controparte relativamente a un contratto che continua a produrre i suoi effetti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’imprenditore concordante, al fine di sottrarsi agli effetti di contratti pendenti che lo esporrebbero a responsabilità contrattuale, ha a disposizione lo strumento della sospensione o dello scioglimento ex art. 169-bis legge fall., utilizzabile nel caso di contratti preliminari che non rientrino nella previsione dell’art. 72, comma 8, legge fall. richiamato dal citato art. 169-bis. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ciò che rileva, al fine di ritenere autorizzabile in termini di urgenza (e convenienza), ai sensi dell’art. 161, comma 7, legge fall.,  l’atto negoziale è l’utilità dell’atto che si andrebbe a stipulare e la natura profittevole per la massa dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Durante il concordato preventivo c.d. “con riserva” la alienazione di un bene immobile, ovvero la costituzione di un vincolo contrattuale per l’alienazione di un bene immobile a un determinato valore può ritenersi profittevole per la massa solo se tale valore sia stato fissato in base a stime attendibili e previo esperimento di un procedimento competitivo, senza i quali non è possibile verificare se il valore di scambio è ottimale per la massa dei creditori, nel cui interesse viene svolta l’attività gestoria dell’impresa. La necessità del preventivo esperimento della procedura competitiva è, del resto, prevista espressamente dal disposto dell’ultimo comma dell’art. 163-bis legge fall. (“la disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda”), applicabile agli atti di straordinaria amministrazione del concordato con riserva (Trib. Monza, 17 maggio 2016; Trib. Alessandria, 22 marzo 2016).

L’esperimento di una procedura competitiva potrebbe astrattamente portare l’imprenditore a stipulare il contratto definitivo con terzi a valori diversi e più convenienti rispetto a quelli espressi dal contratto precedentemente stipulato e, in questo caso, il valore espresso dalla procedura competitiva potrebbe essere persino conveniente, anche in considerazione del costo derivante per la massa dall’onere contrattuale conseguente alla responsabilità contrattuale assunta nei confronti dell’originario promissario acquirente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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