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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17020 - pubb. 04/04/2017.

Impugnabilità ex art. 617 c.p.c. dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ. viziata da errore di fatto


Tribunale di Alessandria, 02 Marzo 2017. Est. Enrica Bertolotto.

Fallimento del debitore esecutato posteriore all’ordinanza di assegnazione – Inefficacia ex art. 44 L.F. del pagamento del terzo al creditore procedente


La dichiarazione ex art. 547 c.p.c. ha natura giuridica di atto confessorio ed è rilevante l’errore di fatto che la infici. (Stefano Bazzani) (riproduzione riservata)

La contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell’ordinanza e fondata sull’erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo, può essere fatta valere con l’impugnazione dell’ordinanza stessa ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ed entro il termine decorrente dalla conoscenza legale della medesima. (Stefano Bazzani) (riproduzione riservata)

Il fallimento del debitore esecutato rende inefficace ex art. 44 L.F. qualsiasi pagamento eseguito in attuazione di un’ordinanza di assegnazione anteriormente emessa. (Stefano Bazzani) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Stefano Bazzani


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