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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17015 - pubb. 01/07/2006.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Marzo 2006. .

Risarcimento del danno - Abusiva concessione di credito ad imprenditore poi fallito - Domanda del curatore di risarcimento del danno da illecito aquiliano causato alla massa dei creditori - Successiva deduzione della responsabilità del finanziatore verso il fallito per pregiudizio immediato causato al suo patrimonio - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Proposizione per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione


Costituisce domanda nuova, inammissibile ove proposta per la prima volta in sede di legittimità, quella con la quale il curatore fallimentare - dopo aver richiesto, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), il risarcimento del danno da illecito aquiliano causato alla massa dei creditori dall'abusiva concessione di credito ad una impresa in stato di insolvenza, poi fallita, allo scopo di mantenerla artificiosamente in vita - deduca a fondamento della sua pretesa la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto ed immediato causato al patrimonio di questo dall'attività di finanziamento, quale presupposto dell'azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito. (massima ufficiale)