Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17013 - pubb. 01/04/2017

Responsabilità della banca per abusiva concessione di credito

Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Marzo 2006, n. 7029. Est. Berruti.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Abusiva concessione di credito ad imprenditore in stato di insolvenza - Azione da illecito aquiliano nei confronti del finanziatore (banca) per il risarcimento del danno causato ai creditori - Legittimazione attiva del curatore fallimentare - Esclusione - Fondamento

Risarcimento del danno - Abusiva concessione di credito ad imprenditore poi fallito - Domanda del curatore di risarcimento del danno da illecito aquiliano causato alla massa dei creditori - Successiva deduzione della responsabilità del finanziatore verso il fallito per pregiudizio immediato causato al suo patrimonio - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Proposizione per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione



Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. Nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 cod. civ., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell'impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima. (massima ufficiale)

Costituisce domanda nuova, inammissibile ove proposta per la prima volta in sede di legittimità, quella con la quale il curatore fallimentare - dopo aver richiesto, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), il risarcimento del danno da illecito aquiliano causato alla massa dei creditori dall'abusiva concessione di credito ad una impresa in stato di insolvenza, poi fallita, allo scopo di mantenerla artificiosamente in vita - deduca a fondamento della sua pretesa la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto ed immediato causato al patrimonio di questo dall'attività di finanziamento, quale presupposto dell'azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito. (massima ufficiale)


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