Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16980 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 14 Marzo 2017. .


Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Revoca – Rinnovazione – Rimessione della causa al primo giudice – Rinnovazione degli atti nulli



In ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (nella specie, per violazione del principio del contraddittorio in ragione dell'omessa notificazione della istanza di fallimento al debitore), il giudice del reclamo, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve rimettere la causa al primo giudice che, rinnovati gli atti nulli, provvede nuovamente al riguardo". Pertanto all'accoglimento del primo motivo segue il rinvio al giudice di primo grado. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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