ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16978 - pubb. 29/03/2017.

Revoca del fallimento per vizio di notifica del ricorso e rimessione al primo giudice per la rinnovazione degli atti nulli


Cassazione civile, sez. VI, 14 Marzo 2017. Est. Maria Acierno.

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza – Notifica all’ente ex art. 140 c.p.c. – Nullità

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Revoca – Rinnovazione – Rimessione della causa al primo giudice – Rinnovazione degli atti nulli


In base al nuovo testo dell'art. 145 c.p.c., la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento non può essere eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante invio a mezzo raccomandata a.r. dell'avviso di deposito presso la Casa Comunale dell'atto da notificare ex art. 48 disp. att. c.p.c. La disposizione prevede, infatti, che la notifica possa essere eseguita alternativamente e senza gradualità presso la sede dell'ente con consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in via gradata, all'addetto alla sede, o al portiere dello stabile oppure alla persona fisica che rappresenta l'ente. Esclusivamente in tale ipotesi il comma 3, consente la notifica ex artt. 140 e 143 c.p.c., ma non quando la notifica venga eseguita presso la sede dell'ente.

Nella sentenza n. 9237 del 2012 viene affermato espressamente che mentre nel regime previgente le S.U. con la sentenza n. 8091 del 2002 avevano affermato, per supplire alla lacuna della norma processuale che non prevedeva la possibilità di una notifica agli enti ex artt. 140 e 143 c.p.c., che "esaurite le forme di notificazione previste espressamente dall'art. 145 c.p.c., si applicassero gli artt. 140 e 143, precisando, quanto alla notificazione a norma dell'art. 140 c.p.c., che ciò dovesse essere fatto nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché avesse un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non fosse indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società"(...).

In base alla nuova disciplina, dunque, il vano esperimento delle forme di notificazione previste nell'art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, consente bensì l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., per la notificazione alle persone giuridiche. Ciò, tuttavia, con la doppia precisazione che: 1) la notifica è fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente, e non già all'ente in forma impersonale (cfr. Cass. ord. 13 settembre 2011 n. 18762), e 2) le due strade sono alternative, dovendosi seguire quella prevista dall'art. 140, se il recapito della predetta persona fisica è noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall'art. 143, nel caso d'irreperibilità della persona fisica medesima. I medesimi principi erano stati già affermati nella sentenza n. 18762 del 2012 con la quale era stata estesa anche alla notificazione presso la sede dell'ente della notificazione a mezzo posta ma si era ribadito che le forme di notificazione ex artt. 140 e 143 c.p.c., "sono riservate esclusivamente alla notifica al legale rappresentante". (principi omologhi si ritrovano anche nella sentenza n. 22957 del 2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (nella specie, per violazione del principio del contraddittorio in ragione dell'omessa notificazione della istanza di fallimento al debitore), il giudice del reclamo, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve rimettere la causa al primo giudice che, rinnovati gli atti nulli, provvede nuovamente al riguardo". Pertanto all'accoglimento del primo motivo segue il rinvio al giudice di primo grado. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


Il testo integrale