Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1691 - pubb. 04/05/2009

Concordato preventivo e deroga alla falcidia di cui all’art. 184 L.F.

Cassazione civile, sez. I, 04 Febbraio 2009, n. 2706. Est. Panebianco.


Fallimento ed altre procedura concorsuali - Concordato preventivo - Limitazione degli impegni dell’assuntore ai creditori ammessi - Esclusione - Applicazione della responsabilità del debitore ai creditori che non hanno preso parte alla procedura - Ammissibilità.



Nel concordato preventivo, non essendo prevista una verifica giudiziale dei crediti e dello stato passivo, non vi è, come nel concordato fallimentare, la possibilità per l’assuntore di limitare i propri impegni ai soli creditori ammessi al passivo anche provvisoriamente ed a quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva al tempo della proposta. Ciò nonostante la previsione dell’ultima parte dell’art. 124 legge fallimentare, secondo la quale, in caso di limitazione degli impegni dell’assuntore, “verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito” può essere applicata al concordato preventivo al fine di escludere gli effetti esdebitativi di cui all’art. 184 legge fallimentare nei confronti di quei creditori che non abbiano preso parte alla procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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