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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16890 - pubb. 15/03/2017.

Concordato preventivo e utilizzo di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate


Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 2017. Est. Terrusi.

Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Giurisdizione – Trasferimento di sede non seguito dal trasferimento effettivo dell'attività imprenditoriale

Concordato preventivo – Scopo di differire la dichiarazione di fallimento – Abuso del processo – Utilizzo di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate


L'istanza di fallimento presentata nei confronti di una società di capitali, già costituita in Italia, che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo il manifestarsi della crisi d'impresa rientra nella giurisdizione del giudice italiano se il trasferimento di sede non sia stato seguito dal trasferimento effettivo dell'attività imprenditoriale, sì da risolversi in un atto meramente formale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo; il quale abuso in generale ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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