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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16869 - pubb. 10/03/2017.

Inammissibile il ricorso per cassazione con cui si chiede un accertamento di merito sul contenuto di una clausola contrattuale


Cassazione civile, sez. III, 02 Febbraio 2017. Est. Chiara Graziosi.

Ricorso per cassazione – Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cpc – Interpretazione clausola contrattuale – Contestazione – E’ inammissibile


E’ inammissibile il motivo di ricorso diretto a censurare l’interpretazione di una clausola contrattuale data dalla corte di merito che, rispetto a un contratto di assicurazione, ha ritenuto applicabile la franchigia generale di £. 5.000.000 piuttosto che la franchigia di £. 1.500.000.000, invocata dal ricorrente. Nel caso di specie ricorre una censura direttamente fattuale che chiede al giudice di legittimità un vero e proprio accertamento di merito in ordine al contenuto della clausola contrattuale, ovvero della ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti manifestata nel negozio. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Patrizio Melpignano del Foro di Milano


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