ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16851 - pubb. 08/03/2017.

Partecipazione del PM al procedimento di concordato preventivo


Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2017, n. 5074. Est. Ferro.

Concordato preventivo – Partecipazione del pubblico ministero – Necessità – Esclusione


La previsione della comunicazione al pubblico ministero della domanda di concordato preventivo non comporta la necessaria partecipazione, a pena di nullità, di tale organo al procedimento o alla sua fase di impugnazione, in quanto detta comunicazione ha lo scopo di provocare, nell’interesse pubblico, controlli della regolarità della procedura.

l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il tribunale che deve seguire l'andamento anche istruttorio del procedimento, può, infatti, prendere parte alla camera di consiglio indetta per ogni audizione del debitore, in quella o altra sede instare per la richiesta di fallimento, esplicare poteri di sollecitazione ed introdurre elementi di fatto nei diversi incidenti di reversione nell'iter del progetto concordatizio, ma tutto ciò sempre all'interno della facoltatività del suo intervento, che non è dunque previsto a pena di nullità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale