Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1682/2009p - pubb. 01/07/2007

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Appello Reggio Calabria, 05 Febbraio 2009, n. 0. .


Concordato fallimentare – Clausola limitativa della responsabilità – Ammissibilità – Limiti.



Nel concordato fallimentare, l’eventuale clausola limitativa della responsabilità nei confronti dei soli creditori ammessi al passivo fallimentare impedisce l’omologazione del concordato tutte le volte in cui possa pregiudicare concretamente la posizione dei creditori non insinuati, e cioè: a) quando, in esecuzione del concordato, è previsto il trasferimento all’assuntore di tutti i beni del debitore già fallito, posto che quei creditori non potrebbero far valere le loro ragioni verso l'assuntore, in virtù della menzionata clausola limitativa, né verso l’ex fallito, che si è spogliato dei suoi beni; b) quando, a prescindere dall’ampiezza dell’effetto traslativo, sia prevista la clausola liberatoria del fallito, perché in  tal caso i creditori non insinuati al passivo resterebbero totalmente privi di tutela. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)