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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16804 - pubb. 28/02/2017.

Utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, liquidazione fallimentare ed utilizzo di un mediatore


Tribunale di Milano, 15 Dicembre 2016. Est. D'Aquino.

Concordato preventivo – Indicazione della utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile – Prospettazione di una liquidazione più vantaggiosa rispetto a quella fallimentare – Facoltà del curatore di avvalersi di un mediatore

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Valore ricavabile dalla continuazione dell’attività – Destinazione ai creditori nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione – Necessità


Non soddisfa l’onere della indicazione della utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente deve assicurare a ciascun creditore ai sensi dell’art. 161, comma 2, lett. e) legge fall. la prospettazione di una liquidazione più vantaggiosa per i creditori, rispetto a quella fallimentare, perché attuata sulla base di manifestazioni di interesse e con l’ausilio di un mediatore, laddove anche il curatore del fallimento può attivarsi per raccogliere manifestazioni di interesse ed altresì avvalersi di un mediatore, il quale potrebbe veicolare maggiori utilità rispetto a una vendita competitiva affidata unicamente alle forme della vendita forzata ex art. 107, comma 2, legge fall. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La prosecuzione dell'attività di impresa in sede concordataria non può comportare il venir meno della garanzia patrimoniale del debitore, che risponde dei suoi debiti con tutti i beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.), non creando la prosecuzione dell'attività un patrimonio separato o riservato in favore di alcune categorie di creditori (anteriori o posteriori alla domanda di concordato). Né pare, consentito azzerare, in sede concordataria, il rispetto delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.), che è un corollario della responsabilità patrimoniale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Mirco Mantovani


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